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In Italia la Normativa prevede due profili professionali
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1. I Promotori Finanziari con mandato
La consulenza prestata dal promotore di servizi finanziari, (ai sensi dell'art.
80, lettera a, del regolamento Consob n. 11522/1998), è definita strumentale,
cioè finalizzata alla vendita. Il promotore finanziario che esercita l’attività per conto di una
società consiglia, suggerisce, assiste i suoi clienti ma è vincolato a proporre
al risparmiatore solo i prodotti distribuiti
dalla propria società. Inoltre il compenso per le sue prestazioni professionali
viene
pagato sotto forma di provvigioni sui prodotti venduti con evidente
conflitto di interessi.
2. I Consulenti Finanziari "Puri"
Possono esercitare l’attività di consulenza 'pura' solo i soggetti che non sono
legati ad alcuna banca/intermediario: il cliente può così avere un’asset allocation su misura e il prodotto o il mix
di prodotti più adatti alla sua situazione finanziaria
tra tutti quelli offerti sul mercato e senza
nessun conflitto di interessi in quanto il consulente è pagato direttamente dal cliente.
Nuovi scenari di mercato per gli investitori
La crescita del fenomeno dell’Internet Banking (oltre 6 milioni di conti correnti aperti al 2004) ha permesso a poche multinazionali
bancarie di spiazzare il mercato della vendita tradizionale offrendo
strumenti finanziari a bassissimo margine
compensati da grossi volumi e non avendo i
costi distributivi di una banca fisica.
Tali strumenti (ETFs, Conti ad alta remunerazione, Mutui a costo zero e spread ridotti,
bassissime commissioni di compravendita titoli,
ecc.) vengono consigliati solo dai consulenti indipendenti in quanto per i promotori sono
privi di margini di guadagno.
La cultura dell’on-line è stata facilitata dalle stesse banche tradizionali
che, portando i loro servizi su Internet, hanno accelerato la confidenza della clientela
con tale strumento informatico. Le piattaforme on-line hanno permesso all’investitore
di non dover interloquire più con gli operatori tradizionali ma di poter operare
comodamente con i consigli del consulente.
La nuova Direttiva Europea sulla consulenza finanziaria
Con la nuova Direttiva 2004/39/CE,
solo le persone fisiche o giuridiche autorizzate potranno
erogare il servizio di consulenza.
Si delineano così due macrocategorie:
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soggetti che operano senza conflitti di interesse, in quanto non coinvolti nel processo di vendita dei prodotti, che
possono essere sia persone fisiche che giuridiche
·
soggetti che operano in conflitto d’interesse
(Banche e Sim che collocano prodotti) che avranno la possibilità di avvalersi di
agenti per promuovere il loro servizio di consulenza.
I consulenti indipendenti, saranno riconosciuti
ed autorizzati dagli Stati membri in base ai
requisiti vincolanti stabiliti dalla Direttiva
e tale autorizzazione sarà valida per tutta la Comunità, consentendo l’erogazione
della consulenza in tutti gli Stati membri.
I clienti effettuano gli investimenti sempre
tramite un intermediario autorizzato (banca e Sim) e non esiste passaggio di denaro
tra cliente e consulente. Anche per questo la Commissione Europea ha individuato
nella consulenza pura un basso rischio
per gli investitori.
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venerdì 23 aprile
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