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In Italia la Normativa Vigente prevede due diversi profili professionali


 
1. I Promotori Finanziari con mandato

La consulenza prestata dal promotore di servizi finanziari, (ai sensi dell'art. 80, lettera a, del regolamento Consob n. 11522/1998), è definita strumentale, cioè finalizzata alla vendita. Il promotore finanziario che esercita l’attività per conto di una società consiglia, suggerisce, assiste i suoi clienti ma  è vincolato a proporre al risparmiatore solo i prodotti distribuiti dalla propria società. Inoltre il compenso per le sue prestazioni professionali viene pagato sotto forma di provvigioni sui prodotti venduti con evidente conflitto di interessi.

2. I Consulenti Finanziari "Puri" 

Possono esercitare l’attività di consulenza 'pura' solo i soggetti che non sono legati ad alcuna banca/intermediario: il cliente può così avere un’asset allocation su misura e il prodotto o il mix di prodotti più adatti alla sua situazione finanziaria tra tutti quelli offerti sul mercato e senza nessun conflitto di interessi in quanto il consulente è pagato direttamente dal cliente.



Nuovi scenari di mercato per gli investitori

La crescita del fenomeno dell’Internet Banking (oltre 6 milioni di conti correnti aperti al 2004) ha permesso a poche multinazionali bancarie di spiazzare il mercato della vendita tradizionale offrendo
strumenti finanziari a bassissimo margine compensati da grossi volumi e non avendo i costi distributivi di una banca fisica.

Tali strumenti (ETFs, Conti ad alta remunerazione, Mutui a costo zero e spread ridotti, bassissime commissioni di compravendita titoli, ecc.) vengono consigliati solo dai consulenti indipendenti in quanto per i promotori sono privi di margini di guadagno.

La cultura dell’on-line è stata facilitata dalle stesse banche tradizionali che, portando i loro servizi su Internet, hanno accelerato la confidenza della clientela con tale strumento informatico. Le piattaforme on-line hanno permesso all’investitore di non dover interloquire più con gli operatori tradizionali ma di poter operare comodamente con i consigli del consulente.


CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE (FEE-ONLY) CONSULENZA STRUMENTALE ALLA VENDITA (PROMOTORI FINANZIARI) MANDATO DI CONSULENZA CONFERITO AL PROMOTORE FINANZIARIO DALLA BANCA/SIM
SOGGETTI ABILITATI Tutti, tranne i promotori finanziari con mandato Promotore finanziario con mandato Promotore finanziario con mandato
RAPPORTO CON IL CLIENTE Il rapporto con il cliente è bilaterale e personalizzato, fondato sulla conoscenza da parte del consulente degli obiettivi d'investimento e della situazione finanziaria del cliente Il rapporto con il cliente si svolge nell'ambito della tipica attività di promozione e collocamento di strumenti finanziari. Indicazioni e suggerimenti vengono forniti in ordine alle diverse caratteristiche dei prodotti offerti per conto dell'intermediario L'intermediario utilizza il promotore per vendere servizi di consulenza al cliente. Formalmente non esiste alcun rapporto tra il promotore ed il cliente. Il mandato, infatti, viene stipulato tra la banca/sim ed il cliente.
Il promotore opera per conto dell'intermediario senza però avere potere di rappresentanza. Il promotore non è in alcun modo autorizzato a consegnare al cliente documenti che non siano elaborati dalla società. L'intermediario può avvalersi di proprie strutture per interloquire direttamente con il cliente. Inoltre l'intermediario può sostituire il promotore nell'incarico di consulenza
CONFLITTI DI INTERESSE Nessuno Obbligo di collocamento solo dei prodotti dell'intermediario mandante e, tra di essi, può essere "consigliato" quello che garantisce maggiori provvigioni al promotore La consulenza viene fornita evidenziando al cliente per iscritto l'esistenza di conflitto di interesse
LIMITI DELLA CONSULENZA Inesistenza di limiti Offerta limitata ai prodotti distribuiti dall'intermediario Esiste la possibilità di "consigliare" anche prodotti non adatti alle esigenze del cliente (la banca/sim può far valere il conflitto di interesse)
REMUNERAZIONE L'unica remunerazione percepita dal consulente è quella pagata direttamente dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato Questo tipo di consulenza è funzionale alla vendita e la remunerazione consiste unicamente dalle provvigioni di vendita La banca/sim retrocede al promotore (che ha proposto al risparmiatore il contratto di consulenza) una parte della somma pagata dal cliente



La nuova Direttiva Europea sulla consulenza finanziaria

Con la nuova Direttiva 2004/39/CE, solo le persone fisiche o giuridiche autorizzate potranno erogare il servizio di consulenza.

Si delineano così due macrocategorie:


·
soggetti che operano senza conflitti di interesse, in quanto non coinvolti nel processo di vendita dei prodotti, che possono essere sia persone fisiche che giuridiche

· soggetti che operano in conflitto d’interesse (Banche e Sim che collocano prodotti) che avranno la possibilità di avvalersi di agenti per promuovere il loro servizio di consulenza.

I  consulenti indipendenti, saranno riconosciuti ed autorizzati dagli Stati membri in base ai requisiti vincolanti stabiliti dalla Direttiva e tale autorizzazione sarà valida per tutta la Comunità, consentendo l’erogazione della consulenza in tutti gli Stati membri.

I clienti effettuano gli investimenti sempre  tramite un intermediario autorizzato (banca e Sim) e non esiste passaggio di denaro tra cliente e consulente. Anche per questo la Commissione Europea ha individuato nella consulenza pura un basso rischio per gli investitori.

Scopri tutti i vantaggi di un consulente indipendente.
  
   
sabato 04 settembre

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