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In Italia la Normativa Vigente prevede due diversi profili professionali
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1. I Promotori Finanziari con mandato
La consulenza prestata dal promotore di servizi finanziari, (ai sensi dell'art.
80, lettera a, del regolamento Consob n. 11522/1998), è definita strumentale,
cioè finalizzata alla vendita. Il promotore finanziario che esercita l’attività per conto di una
società consiglia, suggerisce, assiste i suoi clienti ma è vincolato a proporre
al risparmiatore solo i prodotti distribuiti
dalla propria società. Inoltre il compenso per le sue prestazioni professionali
viene
pagato sotto forma di provvigioni sui prodotti venduti con evidente
conflitto di interessi.
2. I Consulenti Finanziari "Puri"
Possono esercitare l’attività di consulenza 'pura' solo i soggetti che non sono
legati ad alcuna banca/intermediario: il cliente può così avere un’asset allocation su misura e il prodotto o il mix
di prodotti più adatti alla sua situazione finanziaria
tra tutti quelli offerti sul mercato e senza
nessun conflitto di interessi in quanto il consulente è pagato direttamente dal cliente.
Nuovi scenari di mercato per gli investitori
La crescita del fenomeno dell’Internet Banking (oltre 6 milioni di conti correnti aperti al 2004) ha permesso a poche multinazionali
bancarie di spiazzare il mercato della vendita tradizionale offrendo
strumenti finanziari a bassissimo margine
compensati da grossi volumi e non avendo i
costi distributivi di una banca fisica.
Tali strumenti (ETFs, Conti ad alta remunerazione, Mutui a costo zero e spread ridotti,
bassissime commissioni di compravendita titoli,
ecc.) vengono consigliati solo dai consulenti indipendenti in quanto per i promotori sono
privi di margini di guadagno.
La cultura dell’on-line è stata facilitata dalle stesse banche tradizionali
che, portando i loro servizi su Internet, hanno accelerato la confidenza della clientela
con tale strumento informatico. Le piattaforme on-line hanno permesso all’investitore
di non dover interloquire più con gli operatori tradizionali ma di poter operare
comodamente con i consigli del consulente.
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CONSULENZA FINANZIARIA
INDIPENDENTE
(FEE-ONLY)
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CONSULENZA STRUMENTALE
ALLA VENDITA
(PROMOTORI FINANZIARI)
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MANDATO DI CONSULENZA
CONFERITO AL PROMOTORE FINANZIARIO DALLA BANCA/SIM |
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SOGGETTI ABILITATI
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Tutti, tranne i promotori finanziari con
mandato
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Promotore finanziario con mandato
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Promotore finanziario con mandato
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RAPPORTO CON IL CLIENTE |
Il rapporto
con il cliente è bilaterale e personalizzato, fondato sulla conoscenza
da parte del consulente degli obiettivi d'investimento e della situazione finanziaria
del cliente
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Il rapporto con il cliente si svolge nell'ambito della tipica attività
di promozione e collocamento di strumenti
finanziari. Indicazioni e suggerimenti vengono forniti in ordine alle diverse caratteristiche
dei prodotti offerti per conto dell'intermediario
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L'intermediario utilizza il promotore per vendere
servizi di consulenza al cliente. Formalmente non esiste alcun rapporto tra il promotore ed
il cliente. Il mandato, infatti, viene stipulato tra la banca/sim ed il cliente.
Il promotore opera per conto dell'intermediario
senza però avere potere di rappresentanza. Il promotore non è in alcun modo autorizzato
a consegnare al cliente documenti che non siano elaborati dalla società. L'intermediario può avvalersi di
proprie strutture per interloquire direttamente con il cliente. Inoltre l'intermediario
può sostituire il promotore nell'incarico di consulenza
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CONFLITTI DI
INTERESSE
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Nessuno
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Obbligo di collocamento solo dei prodotti dell'intermediario mandante
e, tra di
essi, può essere "consigliato" quello che garantisce maggiori provvigioni
al promotore
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La consulenza viene fornita evidenziando al cliente
per iscritto l'esistenza
di conflitto di interesse
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LIMITI DELLA CONSULENZA
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Inesistenza
di limiti
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Offerta limitata ai prodotti distribuiti dall'intermediario |
Esiste la possibilità di
"consigliare" anche prodotti non adatti alle esigenze del cliente (la banca/sim può far valere il conflitto di interesse)
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REMUNERAZIONE
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L'unica remunerazione percepita dal consulente è
quella pagata direttamente dal cliente nel cui interesse
il servizio è prestato
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Questo tipo di consulenza è funzionale alla vendita
e la remunerazione consiste unicamente dalle provvigioni di vendita
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La banca/sim
retrocede al promotore (che ha proposto al risparmiatore il contratto di consulenza)
una parte della somma pagata dal cliente
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La nuova Direttiva Europea sulla consulenza finanziaria
Con la nuova Direttiva 2004/39/CE,
solo le persone fisiche o giuridiche autorizzate potranno
erogare il servizio di consulenza.
Si delineano così due macrocategorie:
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soggetti che operano senza conflitti di interesse, in quanto non coinvolti nel processo di vendita dei prodotti, che
possono essere sia persone fisiche che giuridiche
·
soggetti che operano in conflitto d’interesse
(Banche e Sim che collocano prodotti) che avranno la possibilità di avvalersi di
agenti per promuovere il loro servizio di consulenza.
I consulenti indipendenti, saranno riconosciuti
ed autorizzati dagli Stati membri in base ai
requisiti vincolanti stabiliti dalla Direttiva
e tale autorizzazione sarà valida per tutta la Comunità, consentendo l’erogazione
della consulenza in tutti gli Stati membri.
I clienti effettuano gli investimenti sempre
tramite un intermediario autorizzato (banca e Sim) e non esiste passaggio di denaro
tra cliente e consulente. Anche per questo la Commissione Europea ha individuato
nella consulenza pura un basso rischio
per gli investitori.
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giovedì 11 marzo
Pianificando

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